Una recentissima pubblicazione sugli Statuti di Cilento, di cui ho preparato una recensione1, mi hanno dato lo spunto ad interessarmi delle Grazie concesse al casale di Controne.
di Antonio Capano

Laureato in Lettere classiche, specializzato in archeologia e saggista è referente per il Cilento della Società Salernitana di Storia Patria.
LA VITA QUOTIDIANA E IL PROBLEMATICO RAPPORTO CON I BARONI VITELLI
Il casale di Controne, ubicato alle falde dell’Alburno e nella valle del fiume Calore, ci ricorda Pietro Ebner2 e noto per «un bel ponte detto della Castelluccia (Castelcivita!), a un solo arco, che poggia su due colline»3, per i suoi olmi da manna e per i suoi oliveti (18 frantoi nell’800), i Vitelli lo avevano in possesso a partire da Ferdinando di Castelluccia ricevutolo come suo soldo di capitano imperiale, il 20 giugno 1577 «dal Principe d’Oranges4, con i diritti della Bagliva5 e con la fida e diffida6 goduti dalla Badia di S. Nicola, il cui abate continuava a godere “dell’esenzione dal vescovo di Capaccio con giurisdizione quasi episcopale sul territorio”, e che riuscì a non cedere i suoi privilegi alla erede Camilla Vitelli, grazie al giudizio favorevole del Sacro Regio Consiglio7 (1636).»

I Vitelli nel 1647, furono costretti dal popolo in armi, che si era sollevato sull’onda del moto masanielliano di Napoli e di Ippolito di Pastena nel Salernitano8, «a concedere 47 capitoli di “grazie”9 in aggiunta e modifica degli statuti10 vigenti. Ma i caposaldi delle “grazie” dovettero avere solo momentanea applicazione se appena un anno dopo (28 agosto 1648) un Parlamento pubblico11 dell’università di Controne fu costretto a deliberare la spesa di 830 denari per “le spese patite dal detto Signor Barone per causa delli tumulti et sollevationi successe in dette terre».
«L’università del Controne della Provincia di Principato Citra12 supplicando fa intendere a V. E. come havendo essa Università et suoi Cittadini havuto alcune differenze con il Magnifico Diego Vitelli, barone di detta Terra per agravij da quello fatto ad essa Università et suoi Cittadini».

Si tutelavano nei capitoli i diritti di «ogni cittadino abitante et commorante in detta Terra del Controne col fare liberamente il ‘furno’ nella sua casa, et in quello fare cocere et possa cocere lo pane et ogn’altra cosa li piacerà, come precisato nell’instromento fatto per mano del quondam notaro Camillo Ferraro della Castelluccia (cap. 2) … farsi ogliare … andare a macinare l’olive et mortella a loro arbitrio … possere affittare le loro olive etiam a forastieri et portarle a macinare dove a loro piacerà et se degni restituire per gratia li stigli all’ogliaro13 … possere andare a macinare lo loro grano dove lloro piacerà tanto nella molina di detta Terra quanto forastiere et la scotella della monetura di detto Molino de detta Terra le debbia zeccare14 il governo anno per anno et quella revedere mese per mese per detto governo et trovandosi in fraude il molinaro se possa accusare conforme al Capitolo della bagliva (cap. 5) … Che i Cittadini habitanti et commoranti in detta Terra possano andare a macinare le loro olive a loro arbitrio anche fuori della Terra, senza esserne impediti dal Barone e dalla sua Corte» (cap. 43).
Abusi e prestazioni «Item, che detto Ill.mo Signore non voglia ne debbia comandare nulla sorta di animale come sono bovini sommarini et giumentini15 a suoi servitij se prima non paga al padrone de detti animali grana quindici il giorno per ciascuno animale somarino et grana venticinque per ciascuno animale giumentino et carlini tre per ciascheduno paro de bovi alle masse et alle sementi carlini quattro et le spese et che voglia comandare quelli animali che sono soliti d’agiutare altri» (cap. 7); né il barone li costringa a «fatigare16 alle sue possessioni se prima non loro paga il salario conforme se loro paga da altri Cittadini et non pagando non siano obligati obedirlo con comandare quelli però soliti d’andare a zappare ad altri» (cap. 8). Né gli sia lecito «comandare nessuna femina se non loro paga grana cinque il dì et le spese overo grana dieci a loro» (cap. 9), né i «Vassalli17 in mandarli di corrieri fora Terra se prima non loro paga la giornata a ragione de grana venticinque il dì e nelli lochi convicini da sei miglia a basso voglia pagare grana dieci, potendo disporre, comunque, dei “corrieri che dall’Università li saranno assegnati anno per anno» (cap. 6).
Abusi nel settore agricolo Il barone non potrà più tenere il pagliaro «nel loco della frasceneta18 nella defesa dell’Università», poiché questa viene danneggiata dai maiali e i mercanti non la comprano, né egli deve «fare intromettere altri per suo nome alla compra delle ghiande di detta defesa et quello che deve dare dello passato lo voglia subito pagare a detta Università et subito levare detto pagliaro dal detto loco e farlo al loco solito de serrone de Vissino»19 (cap. 10); e nel contempo (cap. 11) non deve intromettersi negli affari dell’Università, cioè nella «visione de conti ne ad elettione del governo», ma a questa tocca, non interessarsi delle entrate dipendenti dai beni burgensatici20, ma «eleggere un erario per i proventi feudali ed alla fine dell’anno vedere verificarne la gestione e nominare un altro erario»21 per l’anno successivo . Inoltre, «Item, che detto Signor Barone voglia bonificare all’erario il quattro per cento dell’oglio che se ritrova in suo potere conforme è di giustitia» (cap. 32) … «Che debba subito pagare le ghiande utilizzate in terreni privati e non illecitamente proibire, anche con “mandati penali” il pascolo ai cittadini» (cap. 12), cui egli è ricorso anche nel proibire la vendemmia se non aver prima pagato la “bonatenza del portiglione” (collegato a portello?, v.)22, richiesta anche per il vino, che dovrà essere pagato con giustizia (cap. 13) … astenendosi da far cogliere fogliame o frutti nelle proprietà dei cittadini, utilizzati per uso de vendere et non per uso de loro case (cap. 14) … né «fare tagliare dalli suoi servitori arbori fruttiferi tanto nella defesa di detta Università quanto nelle chiuse23 particolari et altre possessioni di detti cittadini … ma che le voglia mandare nelli demaniali» (terreni!).

Relativamente all’Amministrazione pubblica si invita il nobile a «far sindicato al Capitaneo24 e mastrodatti25in fin della loro administratione con farli dare provisioni per legge» (cap. 16), e che «non non debba avere mastrodatti cittadini ad esercitare la sua mastrodattia eccetto però li forastieri purchè non siano della Castelluccia atteso in virtù delle capitulazioni (capitoli!) non devono starci di questa Terra né officiali più che otto giorni et ne consultori» (cap. 17). Né «gli officiali da lui nominati possano essere suoi familiari o domestici» (cap. 18), né «poter fare franchi, cioè rendere esenti da imposte, “li suoi famegli de Corte et servitore d’alloggio”»26, che invece, devono pagarle come gli altri cittadini (cap. 26).
Animali e loro alimentazione «Che “il “Signor Barone” non faccia chiudere i “porci campestrini”27 dentro la “Terra del Controne”, se non dal primo dicembre et “per tutta carne”, essendo loro lecito dopo «andarsene fuora alla pagliara nel solito loco detto Serrone de Vissino”; il che riguarda «sia i porci di esso Signor Barone quanto di altri particulari» (cittadini!) (cap. 42).
«Egli deve pagare le ghiande pascolate e la paglia dell’hospitale di detta Terra, che ha utilizzato per tanto tempo… quali denari debbia subito pagare per possere quelli spendere a beneficio de poveri”» (cap. 33).
Né il nobile possa «fare occidere da suoi servitori o altri galline et pollastri per dentro detta Terra ma quelle consegnate da quelle persone che le vorranno vendere et non volendole vendere non se debbiano fare occidere» (cap. 38) … «quando mandarà a vendere o farsi fare carne nella chianca28 da suoi animali la voglia fare catapanare”» (cap. 31) … «ordini ai “suoi garzoni” de suoi animali che non vogliono in nessun modo damnificare nelle possessioni di detti cittadini habitanti in detta Terra et damnificando siano tenuti alla pena del Capitolo … et essendo il guardiano forastiero sia lecito al Padrone di detta possessione … portare il pegno al giodice della bagliva in fino a tanto che haverà pagato la pena et il damno» (cap. 25).

Diritti dei cittadini Il barone non potrà più costringere i cittadini a svolgere mansioni a proprio beneficio. Difatti «quando occorrerà tirarse le pietre del suo molino, con li bovi et persone di detta Terra sia tenuto de fare le spese giorno per giorno» (cap. 39).
Né i cittadini «devono essere costretti dalli suoi officiali nella guardia de carcerati, né siano tenuti pagare cos’alcuna per lo portello»29 (cap. 19). Possano, inoltre, «vendere pane, vino, caso, recotte, oglio, lardo, olive, pesce salato et frisco, frutti et ogn’altra cosa li piacerà tanto a grosso quanto a menuto essendono però le robbe catapanate dalli Catapani»30 (cap. 27) … «il Barone dovrà restituire all’Università “l’interessi delli fornatichi” (diritti per l’uso del forno!) da parte di coloro che sono andati a cocere lo loro pane alle sue forna dal dì di detta prohibitione”» (cap. 34), e non «possa prohibire li Cittadini habitanti et commoranti alla fiumara a fare candozze (cannizzi?) a prese et a frasche et ogn’altra cosa da piscaggione» (cap. 36).
Inoltre, il Signore, «volendo pagare il salario all’operaj per agiuto a sue possessioni et ricosasse de non agiotarlo et per tal causa li facesse fare mandato dal suo Capitaneo et luogotenente31 non possa esiggere più che carlini due per la disobbedienza» e, comunque, non più di «carlini dieci»32 (cap. 37).
Quanto all’amministrazione della giustizia, si precisa che il barone «non possa tenere carcerati li testimoni aut costritti et non chiamato da uno o da più che ventiquattro alle cause criminali et non escarcerarli subito» (cap. 40), «e non possa tenere «le donne carcerate nel suo Palazzo o carcere, ma quelle mandarle in casa del sindaco ed eletti» ( cap. 41).
Relativamente ai “banni” emanati dall’Università «non si possa procedere nelle pene senza l’accusa ufficiale del “guardio di detta Terra”» (cap. 28) «ed il Signore deve nominare il giodice delle 2e cause» affinché «li Cittadini et habitanti» vi possano ricorrere per ottenere giustizia, e non ottenendola «loro sia lecito ricorrere per l’inihustitie in forma a regij Tribunali per lo solito» (cap. 20).
Né il nobile può fare «mettere mandato penale dalli suoi officiali ai cittadini per cause di debiti, per le cui pene si paga grana cinque per docato nelle cause» (cap.21)… Né debba fare punire i Cittadini quando «se sonarà la campana dell’arme essendo il numero de venti cittadini coadunati a detta campana all’arme» (cap. 22) … «Che detto Ill.mo Signore non debbia né possa carrecare l’esigenza della Mastrodattia all’erario ma quella fatta esigere dal detto Mastrodatti et da quello riceversi il denaro l’erario» (cap. 23) … «Che detto Ill(ustrissi)mo Signore non voglia far procedere alla pena delli manuali per ciascheduno cittadino habitante in essa se non sarà accusato dal sindaco di detta Terra cum precepto» (cap. 24).

Doveri del barone «che il Signore voglia per l’avenire pagare la bonatenenza de tutti li beni stabili et animali» (cap. 45), «et annuo reddito dal dì che non ha pagato», annullata «la donatione fatta dall’olim predecessori nostri sopra la bonatenenza per mano del quondam notaro Matteo Angelo Forsano della Castelluccia» (cap. 40).
Concessione delle grazie «Che Ill.mo Signore se degni fare gratie ai Cittadini habitanti et commoranti in detta terra dei negotij fatti con essi ed erarij, crediti et affitti d’entrade da quattro Anni a dietro» (cap. 44).
Riconoscimento dell’osservanza dei capitoli e della lotta armata il barone «ogni volta che contravvenga ai capitoli sia costretto a pagarne le pene previste, ordinate da “regij superiori”» (cap. 46) e che la popolazione «se possa defendere etiam armata manu et non si pretenda delitto alcuno quanto ci fosse»; cioè «quanto ce ne fosse una giusta defensione delle ragioni del Popolo et de più detto Ill.mo Signore se degni fare gratie a tutti li Cittadini habitanti et commoranti in detta Terra per l’arme pigliate per la defensione de loro ragioni, mentre la mente de Cittadini è stata et è defendersi le dette lloro ragioni» (cap. 35)
«Nel Controne vent’otto de luglio 1647. Jo Diego Vitelli del Controne prometto osservare detti capi».

Referenze bibliografiche
1 Giuseppe Tesauro Falivene – Maria Antonietta del Grosso, Territorio popolazione economia diritto nel Principato Citra, Lo Statuto della Baronia di Cilento da Alfonso II d’Aragona (1494) a Ferrante Sanseverino (1531). Studi sul Mezzogiorno d’Italia – Gutenberg Edizioni, Mercato San Severino, Dicembre 2025, pp. 450 con illustrazioni. ISBN 9788-7554-204-7.
2 Le “Grazie” di Controne, in P. Ebner, Economia e società nel Cilento medievale, I, Roma, Edizioni di Storia e letteratura 1979, pp. 454-463; inoltre, Idem, Chiesa baroni e popoli nel Cilento, I, Roma 1982, pp. 728-731.
3 L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli , Napoli, IV, 1802, p. 108.
4 Nel 1577, il Principe d’Orange era Guglielmo I di Nassau-Dillenburg, noto anche come Guglielmo il Taciturno (1533-1584).
Note
5 La bagliva (o baliva) è «un termine storico-giuridico medievale che indica l’ufficio, la giurisdizione o la tassa riscossa dal baglivo (o balivo). Si trattava di un pubblico ufficiale, spesso regio, incaricato dell’amministrazione giudiziaria e fiscale in un dato territorio, spesso riguardante la misurazione di pesi e misure Etimologia… Deriva dal latino medievale baiulivus, e prima ancora da baiulus (facchino, chi porta un peso), legato al controllo dei carichi e delle misure».
6 «La fida e la diffida erano prerogative signorili legate alla gestione del territorio, in particolare pascoli, boschi e terre incolte (difese). Fida (o Ius Fidae): Era il diritto del signore feudale (o dell’Università/Comune) di ammettere, dietro pagamento di un censo o canone, i greggi e gli animali forestieri (cioè provenienti da fuori feudo) al pascolo nei propri terreni. Rappresentava una rendita attiva per il feudatario… Diffida (o Ius Diffidae): Era il diritto speculare del signore di interdire, vietare o cacciare (diffidare) gli animali e i greggi che tentassero di pascolare nei suoi terreni senza aver pagato la fida o senza il suo permesso».
7 «Il Sacro Regio Consiglio (S.R.C.) è stato un organo giudiziario supremo e consultivo del Regno di Napoli, istituito dagli Aragonesi nel XV secolo (circa 1444-1449) … Tribunale supremo, inappellabile e collegiale del Regno di Napoli contro le decisioni della Regia Camera della Sommaria e della Gran Corte della Vicaria … Nel XVII secolo, divenne l’unico ente competente per le liti feudali, sia civili che penali …».
8 A. Musi, Masaniello. Il masaniellismo e la degrazione di un mito, Rubbettino 2019. M. Antonietta del Grosso, Le rivolte del 1647. Dentro e fuori le mura di Salerno, in Ricerche su Salerno (seсс. XVI-XIX) (I), a cura di Francesco Sofia, «Bollettino Storico di Salerno e Principato Citra», Periodico semestrale di studi storici, anno XII- nn. 1-2-1994, pp. 75-117. «La rivoluzione del 1647 nel salernitano fu parte integrante dell’insurrezione antispagnola che scoppiò a Napoli sotto la guida di Masaniello, estendendosi rapidamente in tutto il Regno. Nel Salernitano, la rivolta assunse caratteri peculiari, con un forte coinvolgimento popolare e dei casali circostanti. … Ippolito da Pastina (il “Masaniello Salernitano”), figura centrale della rivolta locale; un fornaio/pescivendolo nativo del quartiere Fornelle di Salerno. Leader dei rivoltosi, prese il controllo della città e stabilì il suo comando presso il Forte La Carnale . Anche nel salernitano, la rivolta fu scatenata dall’eccessiva pressione fiscale imposta dal governo spagnolo, che gravava sui ceti popolari. La “foria” di Salerno, composta da una decina di casali, partecipò attivamente alla rivolta, dimostrando un profondo malcontento contro i gabellieri … Ippolito da Pastina, dopo essere fuggito da una condanna, chiamò i salernitani alla ribellione suonando le campane della chiesa di Sant’Andrea de Lavina. I rivoltosi presero di mira i simboli del potere spagnolo e i gabellieri … La rivolta non si limitò alla città di Salerno, ma coinvolse attivamente gli abitanti dei casali (periferia), estendendosi anche in altre zone della provincia, a dimostrazione della vastità del dissenso antispagnolo nel Regno di Napoli in quel periodo. La rivolta nel salernitano, proprio come quella napoletana, fu un episodio violento e breve, parte di un più ampio movimento che cercava di porre fine al “malgoverno” spagnolo, pur mantenendo inizialmente una lealtà formale alla corona spagnola».
9 «Le “Grazie” concesse dai feudatari nel contesto del sistema feudale (in particolare tra il Medioevo e l’età moderna) non indicavano, come nell’accezione odierna, un perdono giudiziario, ma piuttosto concessioni, privilegi o deroghe alle consuetudini che il signore feudale accordava ai suoi vassalli o agli abitanti del feudo … Spesso inserite nei “capitoli” (accordi tra feudatario e comunità), le grazie riguardavano l’uso di risorse, come l’autorizzazione ad abbeverare animali in fontane specifiche, il prelievo di legna dal bosco (spesso trasportata a dorso di animale), o l’accesso a pascoli . Contenuto economico: Sebbene chiamate “grazie”, molti di questi privilegi venivano ottenuti dai cittadini quasi sempre dietro pagamento o altro corrispettivo, rappresentando quindi una fonte di reddito per il feudatario … Rinnovo: Tali concessioni non erano eterne. Ad ogni cambio di feudatario, era quasi sempre necessaria la riconferma delle grazie già concesse, un momento che generava trattative tra la comunità e il nuovo signore…. Capitoli di grazia: Le concessioni venivano talvolta formalizzate in veri e propri documenti scritti, chiamati “Capitoli di grazia”, che definivano i rapporti e le concessioni tra signori e vassallli».
10 «Gli statuti delle Università (amministrazioni locali) nel Medioevo (in particolare tra il XII e il XIV secolo) rappresentano la raccolta scritta delle norme giuridiche, consuetudini e regole che disciplinavano la vita pubblica e privata dei comuni italiani ed europei. Essi costituivano la massima espressione dell’autonomia comunale e della capacità di autogoverno delle comunità locali, spesso in contrapposizione al potere feudale o imperiale … Nati per codificare antichi usi e consuetudini locali (spesso tramandati oralmente), gli statuti integravano diritto romano e consuetudini germaniche (ius commune). Contenevano norme di diritto penale, civile, amministrativo e regolavano il funzionamento delle istituzioni … Con la Pace di Costanza (1183), i comuni ottennero il diritto di mettere per iscritto le proprie leggi. Lo statuto era il “liber statutorum” che sanciva l’autonomia della città-stato, fondamentale per la gestione della giustizia e dell’ordine pubblico… Spesso redatti in latino da notai, erano organizzati in capitoli e, a partire dal Duecento, iniziarono a includere anche il breve (giuramento di fedeltà alle leggi da parte dei magistrati) … ». (Si informa che i testi racchiusi in doppie virgolette e senza citazione del riferimento bibliografico sono tratti da ricerche on-line verificate nel contenuto da chi scrive).
11 «Nel Medioevo, il “parlamento pubblico” nelle amministrazioni locali, rappresentava l’assemblea generale dei cittadini maschi aventi diritto (o dei capifamiglia) che costituiva l’organo sovrano dell’Università ( Comune) nella sua fase iniziale: riuniva il popolo per deliberare sulle principali questioni politiche, economiche e giudiziarie della città. Era l’organo che nominava i magistrati che esercitavano il potere esecutivo. Le riunioni avvenivano solitamente in luoghi aperti come le piazze, davanti alla cattedrale… Era la diretta espressione dell’autonomia cittadina contro il potere feudale, vescovile o imperiale».
12 «La provincia di Principato Citeriore (o Principato Citra) era una circoscrizione amministrativa del Regno di Napoli e successivamente del Regno delle Due Sicilie, corrispondente in gran parte all’attuale provincia di Salerno. Con capoluogo Salerno, il territorio si estendeva su un’area che comprendeva la costa, il Cilento e il Vallo di Diano, con l’Intendenza istituita nel 1806 … “Citra” (Citeriore) indicava “al di qua” del fiume Sarno o della catena montuosa rispetto a Napoli, contrapponendosi al Principato Ultra (Avellino), ovvero “al di là”… Copriva la parte meridionale dell’attuale Campania, con importanti centri storici quali Salerno, Cava de’ Tirreni, Nocera e Vietri …».
13 «Il termine stiglio (al plurale stigli, specialmente al meridione) si riferisce al mobilio fisso, allarredo o all’attrezzatura specifica di un locale …». Dal lt./med. usitilium, da utensilia neutro di utensilis in M. Nigro, Primo dizionario etimologico cilentano, Agropoli 1989, p. 442). Ogliaro , dal m./lat. olearius, derivante da oleum, con riferimento all’attrezzatura del molino per olive.
14 Stimare secondo il denaro coniato nella zecca (dall’arabo sikka (‘conio’).
15 Somaro: «Dal latino volgare *saumarĭu(m), a sua volta dal tardo sagmarĭus, che significa “(bestia) da soma” ». Giumentino: « derivato di giumento (termine che indica un animale da soma o da tiro, generalmente equini come asini, muli o cavalli)… Il termine deriva dal latino iumentum, a sua volta derivato da iungĕre (“attaccare”), indicando originariamente le bestie da “attaccare” al giogo».
16 Fatigare, donde fatiga lt/parl. e il cilentano fatia (Nigro 1989, p. 163)
17 «Deriva dal latino medievale vassallus, che a sua volta deriva dal celtico gwas, ovvero “giovane”, “servo”…Il vassallo, nell’età feudale, era un uomo libero che si legava a un signore superiore (re, principe, vescovo) tramite un giuramento di fedeltà, ricevendo in cambio protezione e un feudo. Il rapporto, detto vassallaggio, prevedeva obblighi di aiuto militare e consiglio, con il vassallo che diventava un subordinato diretto nel sistema politico-militare… come definito anche dal Vocabolario Treccani, si tratta di una figura che, pur essendo libera, accettava un rapporto di sottomissione in cambio di benefici (feudo) e protezione».
18 Frasceneta quale luogo di frassini, lt. fraxinus (Nigro 1989, p. 171).
19 Serrone indica una imponente serra, altura a forma di sega, lt. serra (M. Nigro, p. 407), mentre Vissino, potrebbe derivare da viscino, connesso con visco, lt. viscum, vischio? (Ivi, p. 505).
20 «I beni burgensatici erano possedimenti immobiliari privati nel Mezzogiorno medievale e moderno, detenuti in piena proprietà (allodio) e non soggetti a vincoli feudali. Contrapposti ai feudi, erano liberamente alienabili, trasmissibili e soggetti a tassazione ordinaria, distinguendosi dalla proprietà feudale per l’assenza di obblighi di vassallaggio».
21 «Funzionari addetti alla gestione del tesoro, delle tasse e degli archivi (spesso definiti con termini come ufficiali, notai o cartulari) erano fondamentali per la gestione delle finanze reali e comunali».
22 Cfr. portello.
23 «Difésa s. f. [lat. tardo defensa, der. di defendĕre «difendere», part. pass. defensus]. – 1. a. L’azione del difendere o del difendersi…”. Chiusura: <<Recinto, riparo, recinto”; s. f. [femm. sostantivato di chiuso1, part. pass. di chiudere]. – 1. a. Riparo intorno a un terreno.
24 «Il “capitano baronale” era una figura chiave nell’amministrazione del potere feudale, specialmente nel Mezzogiorno d’Italia e in Sicilia tra il Medioevo e l’età moderna … era un delegato o un ufficiale nominato direttamente dal feudatario (il barone o signore titolare del feudo) per amministrare il territorio in sua assenza…. Aveva il compito di gestire il feudo sotto l’aspetto contabile, amministrativo, curando la riscossione dei tributi, delle rendite feudali e dei canoni d’affitto dei terreni… in molti casi, il capitano esercitava la giustizia locale per conto del barone, agendo come giudice nelle controversie minori o per violazioni delle consuetudini feudali».
25 «Nel XVII secolo, il mastrodatti (o mastro d’atti, dal latino Magister actorum) era una figura burocratica e giudiziaria fondamentale all’interno dell’antico Regno di Napoli, operante in ogni corte locale e Università » (attuale Comune).
26 «ll termine famiglio (dal latino famulus, “servo”) indica storicamente un servitore o un assistente, in particolare nel seguito di un feudatario”. Servitori d’alloggio: <<il personale di fiducia che viveva all’interno dell’alloggio era spesso costituito da uomini liberi, talvolta di rango nobile, legati al feudatario da un giuramento di fedeltà personale …».
27 Campestrino da campèstre agg. [dal lat. campestris]. – Dei campi, della campagna, Cfr. nel significato il termine cilentano campese, da campo (lt. campus, «maiale brado»(Nigro 1989, p. 100).
28 «”Chianca” è un termine dialettale meridionale (soprattutto campano, pugliese e siciliano) che indica la macelleria o il banco di lavoro del macellaio. Deriva dal latinoplanca (asse, tavola), riferendosi originariamente al ceppo di legno o alla lastra di pietra su cui veniva lavorata la carne». Inoltre, Nigro 1989 , p. 121.
29 «Il diritto moderno è caratterizzato dal superamento del particolarismo medievale verso una maggiore strutturazione statale, sebbene privilegi e consuetudini locali (inclusi quelli legati a specifici luoghi di scambio come i “portelli” o piccoli porti fluviali/lacustri) abbiano continuato a esistere, spesso integrandosi con la giurisdizione signorile o mercantile… Il diritto di portello, inteso come diritto a gestire un punto di approdo e le merci in transito, si è evoluto nel tempo, passando da un privilegio medievale a una regolamentazione più amministrativa nel contesto della creazione degli stati moderni e delle codificazioni … ».
30 «Il catapano (o catepano) è un alto ufficiale bizantino del X-XI secolo, governatore militare e civile con ampi poteri nelle province, inclusa l’Italia meridionale (Catepanato d’Italia). Deriva dal greco katà (“sopra”) e pànos (“tutto”), significando letteralmente “colui che sta al di sopra” o “soprintendente”… Era il rappresentante dell’imperatore, responsabile del comando militare (terra/mare), dell’amministrazione della giustizia e della riscossione dei tributi …. Nel contesto del Regno di Sicilia, i catapani agivano spesso come amministratori locali incaricati di riscuotere imposte, inclusi tributi di natura commerciale come il plateatico (tassa sull’uso del suolo pubblico per la vendita) … A livello comunale, il catapano era responsabile del controllo dei commerci, dei mercanti e dell’applicazione delle imposte indirette legate alle attività di mercato … Durante l’epoca aragonese (XV secolo), il sistema fiscale si basava su una struttura in cui il sovrano fissava le somme totali e i giustizieri attribuivano l’imponibile alle comunità, mentre figure locali, tra cui gli amministratori assimilabili ai catapani, gestivano la suddivisione e la riscossione delle quote fra i singoli soggetti… in epoca moderna il termine passò a designare cariche municipali o ufficiali fiscali periferici, responsabili della riscossione di tasse per conto del governo centrale o feudale».
31 «Il luogotenente era Incaricato di riscuotere tributi, rendite e canoni di affitto dei terreni feudali … A volte, la figura dell’uditore/luogotenente assumeva ruoli anche di controllo, ma in generale era il braccio destro del feudatario nelle sue funzioni amministrative e giudiziarie».
32 «Il carlino è un’antica moneta d’argento (inizialmente anche d’oro) introdotta da Carlo I d’Angiò a Napoli nel 1278, diffusa poi negli stati preunitari meridionali e a Bologna. Chiamato così in onore di Carlo, il suo valore nel Regno delle Due Sicilie era pari a 10 grana, corrispondente a circa 1,60 € nei calcoli di fine XX secolo».

